Norme di deontologia professionale dei Periti Industriali e dei Periti Iindustriali laureati
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Il Codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni Perito Industriale deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell’esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto positivo.I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati adisciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con il Collegiodi appartenenza, con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienzaprofessionale che informi di sé l’attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione inrapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e devecollaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanticon i principi contenuti nel presente codice deontologico.L’obbligatorietà della iscrizione all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, perl’esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia,perché garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello statale.Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionalenel quale diritti e doveri si impongono alla coscienza di ciascun diritto.Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni Perito Industriale iscritto all’Albo Professionale.
delibera del Consiglio Nazionale del 24 gennaio 2013, successivamente modificato in data 2 maggio
2013, in data 25 gennaio 2019, in data 6 settembre 2023 con delibera n 541/72 e ulteriormente
aggiornato con delibera del Consiglio Nazionale n. 171/18 in data 19 giugno 2025
Il codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale che
ogni Perito Industriale e Perito Industriale Laureato che ogni società tra professionisti iscritta all’albo
e che ogni tirocinante devono osservare ed ai quali devono ispirarsi nell’esercizio della professione e
che integrano le norme codificate dal diritto vigente.
La violazione dei precetti, contenuti nel presente codice di deontologia professionale, costituisce
illecito disciplinare.
I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista, per il tirocinante e per le
società tra professionisti, sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i committenti,
con le pubbliche autorità, con l’Ordine di appartenenza, con i terzi, al fine di giungere alla formazione
di una corretta coscienza professionale che informi di sé l’attività professionale svolta ed elevi la
qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.
Ogni Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, ancorché socio di società tra professionisti
ovvero tirocinante, deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve
collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con
i principi contenuti nelle presenti norme di deontologia.
L’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, per
l’esercizio della professione, rappresenta una fondamentale acquisizione della nostra democrazia,
perché garantisce il controllo dall’interno che precede ed integra quello statale.
Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale
nel quale diritti e doveri si impongano alla coscienza di ciascun iscritto.
Le disposizioni del presente codice si applicano ad ogni Perito Industriale e Perito Industriale
Laureato e società tra professionisti, iscritti all’albo professionale, nonché al tirocinante, iscritto nel
registro nazionale dei tirocinanti.
Art. 1
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato nell’esercizio della professione adempie ad una
funzione sociale di pubblica utilità.
La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica e alle disposizioni del
codice deontologico.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, che operi al di fuori del territorio nazionale, è tenuto
al rispetto delle presenti norme e di quelle applicabili nel paese ospitante.
Non informare il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, su di un comportamento contrario al codice
deontologico, costituisce illecito disciplinare.
Art. 2
Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato, anche
in forma societaria, e coloro che svolgono il tirocinio, debbono rispettare le presenti norme
deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.
Art. 3
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato deve assolvere gli impegni assunti con la massima
coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l’assolvimento dei quali
ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una
posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato non deve compiere atti di concorrenza sleale di alcun
tipo.
Art. 4
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnico.
Art. 5
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato deve denunciare al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia professionale,
da qualunque parte e da chiunque provenga.
Art. 6
Il Perito Industriale e il Perito Industriale Laureato, nell’esercizio della professione, deve rifuggire da
qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 7
Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse
dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Perito
Industriale e Perito Industriale Laureato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento
della propria competenza professionale, secondo i regolamenti fissati dall’Ordine. La violazione di
tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
Art. 8
Il Perito Industriale e il Perito Industriale Laureato non deve utilizzare la propria posizione
professionale per scopi contrari alle presenti Norme, neppure al di fuori dell’esercizio della
professione.
Il professionista, iscritto all’albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, deve utilizzare
il titolo professionale di “Perito industriale” con l’abbreviazione “Per. Ind.”. Il titolo professionale di
“Perito Industriale Laureato” e l’uso dell’abbreviazione “Dott. Per. Ind.”, spetta all’iscritto all’albo
abilitato con la laurea secondo le norme dell’ordinamento.
E’ escluso l’uso di titoli di altra natura, non inerenti con la propria attività professionale, che,
affiancati al titolo professionale, possano essere causa di una inesatta informazione della condizione
soggettiva del professionista, influendo impropriamente sul mercato dei servizi tecnici.
DEI RAPPORTI CON L'ORDINE E CON GLI ORGANI DI AUTOGOVERNO
Art. 9
Il Perito Industriale e il Perito Industriale Laureato deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni
legittimamente dettate dal Consiglio dell’Ordine e dal Consiglio Nazionale, nell’esercizio delle
rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l’uniformità e la coerenza dell’azione
dell’intera categoria.
Il Perito Industriale e il Perito Industriale Laureato, componente il Consiglio Direttivo di un Ordine
territoriale o componente del Consiglio Nazionale, deve adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato
con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento dell’ente. Egli
deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della Categoria, con lealtà e correttezza,
nonché con riguardo al ruolo e alla funzione istituzionale degli organi di autogoverno, favorendo il
rispetto e la collaborazione reciproca fra i Periti Industriali e Periti Industriali Laureati e stimolando
la loro partecipazione alle iniziative programmate dagli organi di autogoverno, nell’interesse degli
iscritti.
L’iscritto, componente di un organo di autogoverno, deve ottemperare alle direttive adottate
nell’interesse generale degli iscritti dagli enti esponenziali di Categoria, nonché al fine di garantire
l’applicazione uniforme delle leggi e dei regolamenti e dei principi di condotta comuni, che, con
iscrizione all’albo, si è impegnato ad osservare, ove non sussista contrasto con norme imperative o
regolamentari.
Per realizzare tali finalità, il Consiglio Nazionale invia tramite pec agli Ordini territoriali circolari
informative, contenenti le direttive adottate nell’interesse generale degli iscritti.
Le mozioni, approvate dal Congresso di Categoria professionale e recepite con delibera del Consiglio
Nazionale, costituiscono espressione della volontà collettiva della comunità ordinistica, orientamento
e impegno per l’azione istituzionale del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali, che sono tenuti
ad attuare nell’ambito delle rispettive attribuzioni.
Art. 10
L’appartenenza all’Ordine impone ai professionisti un preciso dovere di collaborazione.
A tal fine, è dovere dell’iscritto contribuire con la tassa stabilita annualmente dal Consiglio del
dell’Ordine al funzionamento del medesimo. La morosità, derivante dal mancato versamento,
costituisce illecito amministrativo, determinando la sospensione a tempo indeterminato dell’iscritto
così come previsto dalla Legge 536 del 3 agosto 1949.
Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza il comportamento dei propri
colleghi o di società tra professionisti iscritte all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati, contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni
e documenti.
Art. 11
È diritto/dovere del Perito Industriale e Perito Industriale Laureato partecipare alle votazioni per il
rinnovo del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, salvo giustificato motivo.
Art. 12
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato dipendente, autorizzato a svolgere l’attività liberoprofessionale,
salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve osservare in special modo
quanto stabilito nel successivo articolo 27.
Art. 13
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato componente del Consiglio Nazionale o del Consiglio
dell’Ordine non ha vincolo di mandato, rappresentando tutte le aree di attività appartenenti alla
professione. Deve svolgere il proprio compito con disponibilità, obiettività ed imparzialità.
Art. 14
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato deve comunicare all’Ordine tutte le variazioni dei
dati necessari alla reperibilità, all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’albo.
DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 15
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato deve svolgere la propria professione nel rispetto dei
valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il
prestigio dell’intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono
caratterizzare l’attività del Perito Industriale e Perito Industriale Laureato nei confronti di
professionisti appartenenti ad altre categorie professionali e nei confronti delle società tra
professionisti. Gli stessi principi di questo capo si applicano anche alle società tra professionisti,
iscritte all’albo professionale.
È fatto divieto ai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati iscritti all’albo ed ai tirocinanti di
screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.
Art. 17
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato che venisse chiamato a subentrare in un incarico già
affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest’ultimo sia stato
definitivamente e regolarmente esonerato.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, originariamente incaricato, deve collaborare,
affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per la prosecuzione dell’opera.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato subentrante dovrà preliminarmente comunicare al
cliente e al collega originariamente incaricato le prestazioni, che risultino già svolte.
Art. 18
In caso di decesso, inabilità e/o invalidità grave o permanente di un collega, il Perito Industriale e
Perito Industriale Laureato chiamato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza a sostituirlo per
effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione è tenuto ad accettare l’incarico,
salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato sostituto, deve agire con particolare diligenza,
avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
Art. 19
In caso di sospensione dall’esercizio della professione o impedimento temporaneo di un collega, per
la sua sostituzione si applica il primo comma dell’articolo precedente.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato sostituto deve agire con particolare diligenza e
gestire l’attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
Art. 20
Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere
definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato è tenuto ad assicurare condizioni di lavoro adeguate
ai propri collaboratori e dipendenti. Egli è responsabile del comportamento dei propri collaboratori e
dipendenti nello svolgimento della prestazione professionale.
Art. 21
Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento del praticante, a contenuto teorico e pratico,
finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della gestione organizzativa della
professione.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato nei rapporti con i tirocinanti deve curare in modo
disinteressato l’insegnamento professionale al fine dell’adempimento della pratica professionale,
avendo cura anche a trasferire le regole deontologiche.
Deve improntare alla massima chiarezza e trasparenza il rapporto con i tirocinanti nei compiti e
modalità di espletamento della pratica.
Al tirocinante deve essere riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6
mesi di tirocinio.
Il tirocinante è tenuto al rispetto delle presenti norme di deontologia ove praticabili. Il tirocinante è
tenuto ad adoperarsi al fine di conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione
organizzativa della professione ed è tenuto ad assimilare comportamenti coerenti con le norme di
deontologia.
Il tirocinante non deve assumere comportamenti tendenti ad acquisire in proprio incarichi dai clienti
dello studio ove svolge il tirocinio.
Art. 22
Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato dovrà attribuirsi
la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo
apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.
Art. 23
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato non deve per nessuna ragione favorire e legittimare
il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve
anzi denunciare l’abuso al Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni
pubbliche dovrà, altresì, riferire il fatto all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 24
Non è permesso al Perito Industriale e Perito Industriale Laureato fregiarsi di titoli che non gli
competono, ai sensi delle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio delle professioni.
E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività della professione
regolamentata, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i
compensi richiesti per le prestazioni.
La pubblicità informativa dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare
l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.
Art. 25
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato che dovesse ravvisare comportamenti professionali
eticamente censurabili, da parte di un collega, anche in società di cui sia socio, dovrà informare di ciò
il Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato o Società tra professionisti o tirocinante che intenda
procedere per vie legali nei confronti di un collega, o di società tra professionisti iscritte all’albo, per
motivi attinenti all’esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Consiglio
dell’Ordine per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del
presidente dell’Ordine di appartenenza.
DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI
Art. 27
Al momento del conferimento dell’incarico, il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato deve
usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni da eseguire ed eseguite,
evidenziando eventuali capitolati da seguire nella progettazione, il corrispettivo richiesto e le spese
sostenute di cui si chiede il rimborso. La parcella dovrà riportare il riferimento delle prestazioni e del
compenso pattuiti al momento del conferimento dell’incarico.
Il compenso per le prestazioni professionali, pattuito al momento del conferimento dell’incarico
professionale e definito ai sensi del comma precedente, deve essere giusto, equo e proporzionato alla
prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai decreti
ministeriali, di cui all’art. 1 della Legge 21 aprile 2023, n. 49.
Il professionista deve avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o
comunque qualsiasi accordo con il cliente siano da esso predisposto in via esclusiva, che il compenso
per la prestazione professionale rispetta, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla legge
21 aprile 2023, n. 49.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa
per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In ogni caso, la misura del compenso è resa nota al cliente con un preventivo e, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2233 del codice civile, deve essere adeguata all’importanza dell’opera, proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché al decoro
della professione e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive
di spese, oneri e contributi.
La violazione delle prescrizioni contenute nella presente disposizione costituisce illecito disciplinare
e comporta un grave danno per l’immagine della professione, tenuto conto della applicazione di tali
precetti in favore della committenza sia pubblica che privata.
Art. 28
Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato,
anche come socio di società tra professionisti, deve essere caratterizzato in ogni momento del suo
svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza
reciproca.
Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere
dall’incarico.
Art. 29
Alla base della prestazione professionale del Perito Industriale e Perito Industriale Laureato e nei
limiti dell’incarico affidato deve essere tenuto in conto prioritario la tutela della vita, la salvaguardia
della salute fisica delle persone, la tutela dell’ambiente, la conservazione dei beni culturali, artistici e
storici proponendosi la valorizzazione delle risorse naturali e il contenimento dei fabbisogni
energetici.
Art. 30
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato ovvero la società tra professionisti, nell’eseguire
l’incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del
committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con
le presenti norme, le leggi vigenti o compiere attività che possano compromettere il prestigio del
professionista e/o dell’intera categoria.
Art. 31
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di
documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato deve
rendere noto al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.
Art. 32
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato è tenuto al segreto professionale, anche nelle società
tra professionisti di cui sia socio. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza
durante l’espletamento dell’incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato
dal committente o per quanto è stabilito dall’articolo 622 c.p.
L’obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente. Il Perito
Industriale e Perito Industriale Laureato deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell’obbligo
del segreto professionale e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi
ultimi risponde comunque personalmente il professionista.
Art. 33
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non
avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello
specifico campo inerente all’incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non
poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente. In tali casi, il Perito
Industriale e Perito Industriale Laureato potrà svolgere l’incarico anche in collaborazione con colleghi
specialisti, informandone il cliente.
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato potrà farsi
sostituire da persona competente nell’ambito della propria organizzazione, previa verifica del
gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della
natura dell’incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.
Art. 35
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato può svolgere la propria attività professionale nelle
forme associative consentite e delle società previste dalla vigente normativa, osservando le
disposizioni di cui alla Legge n. 183/2011 e D.M. 34/2013, le quali hanno la possibilità di fornire
all’utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare. L’oggetto sociale relativo all’attività
libero-professionale deve essere esclusivo.
Il professionista non può partecipare a più di una società tra professionisti. La specifica prestazione
deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Art. 36
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato potrà recedere dall’incarico prima di aver fornito la
prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente
o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.
Art. 37
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti,
oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest’ultimo la natura, il
motivo, l’entità del compenso ed aver ottenuto da lui l’autorizzazione alla riscossione per iscritto.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato deve informare il committente ove tragga un
vantaggio economico su materiali o procedimenti costruttivi proposti all’interno della sua prestazione
professionale.
Art. 38
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato non deve millantare influenze o aderenze politiche
o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie
ingannevoli o di procacciatori d’affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 24 e 27.
Art. 39
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, che venisse nominato consulente tecnico in
controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà astenersi dall’assumere l’incarico se si sia già
pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente entro il terzo grado o un suo cliente, qualche interesse
nella controversia.
Art. 40
I compensi professionali previsti nei modelli standard di convenzione, concordati tra le imprese, di
cui all’art. 2 comma 1 della Legge 21 aprile 2023 n. 49 e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati si presumono equi fino a prova contraria, ai sensi del successivo articolo
6 della legge richiamata.
Art. 41
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato è tenuto a consegnare al cliente i documenti dallo
stesso ricevuti o relativi all’incarico, quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITA’
Art. 42
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato deve esercitare la propria attività e disciplinare i
rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organi di autogoverno e Dicasteri
vigilanti, Enti e Autorità pubbliche.
Art. 43
L’evasione fiscale sui redditi professionali, ove definitivamente accertata, costituisce illecito
disciplinare.
Art. 44
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui
dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta
persona.
Art. 45
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, che presta il proprio lavoro nell’ambito di una
pubblica amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongano in condizioni di conflitto con
gli interessi perseguiti dall’amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori
limiti legali o regolamentari che discendono dall’appartenenza alla pubblica amministrazione.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale deve rispettare la disciplina contrattuale del rapporto subordinato in essere. Deve astenersi
dall’avvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per sé o per altri professionisti. Il Perito
Industriale e Perito Industriale Laureato è tenuto a comunicare al Consiglio dell’Ordine le
caratteristiche del proprio rapporto di lavoro all’interno della pubblica amministrazione.
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato non può avvalersi della collaborazione di dipendenti
delle istituzioni, per lo svolgimento degli incarichi professionali, salvo che queste non siano
espressamente autorizzate dall’istituzione interessata.
DEI RAPPORTI CON I TERZI
Art. 46
Qualora nell’espletamento dell’incarico affidatogli il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato
instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza
però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli
elementi di cui dispone.
NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE
Art. 47
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, nominato componente di commissioni di qualsiasi
tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.
Pertanto, deve assumere un comportamento tale da non comportare utilità di qualsiasi natura per sé
o per altri e non deve vantare tale ruolo al fine di trarre utilità di qualsiasi natura.
Art. 48
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, prescelto dal Consiglio per partecipare a
commissioni in rappresentanza del medesimo, deve agire in modo da tutelarne gli interessi e il decoro.
Deve, inoltre, segnalare al relativo Consiglio dell’Ordine di appartenenza le violazioni delle presenti
norme poste in essere da colleghi membri della medesima commissione.
Art. 49
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato nominato componente di commissioni giudicatrici,
consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter
garantire la sua assidua partecipazione.
Art. 50
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, componente di commissioni, deve vigilare affinché
le modalità seguite dalla commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti
alle leggi e alle norme del bando; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di
qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze
provenienti dall’esterno o anche dall’interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri
membri della commissione.
Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l’ente banditore sia il
Consiglio dell’Ordine di appartenenza, nonché l’autorità giudiziaria, ove si tratti di reati.
Art. 51
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato che venga nominato componente di una
commissione giudicatrice deve rifiutare l’incarico, qualora sussistano situazioni che possano
compromettere l’imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente
un soggetto, con il quale egli abbia rapporti di parentela entro il terzo grado o di collaborazione
professionale continuativa.
Art. 52
Tutti gli iscritti all’albo professionale sono diffidati dal partecipare a commissioni di qualsiasi tipo se
gli enti interessati, che ne siano tenuti, non abbiano richiesto la terna dei nominativi al Consiglio
dell’Ordine.
Per le nomine conferite a titolo personale, il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, prima di
dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza.
Art. 53
Il Perito Industriale e Perito Industriale Laureato deve rifiutare qualsiasi incarico per l’espletamento
del quale egli sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 54
Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e
regolamentari emanate per l’esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale
Laureato. Gli iscritti all’albo devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di
provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto
lesivo dell’etica professionale.
I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dai competenti consigli di disciplina territoriali,
previo procedimento istruttorio così come previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.
Art. 55
L’osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio
dell’Ordine di appartenenza.
I Periti Industriali e i Periti Industriali Laureati devono, per quanto possibile, comunicare i principi
informatori del presente codice attraverso un’attività di divulgazione.
Art. 56
Le presenti norme costituiscono regolamento interno, deliberate dal Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati e recepite dal Consiglio dell’Ordine territoriale.
Esse sono depositate presso il Ministero della Giustizia e gli Uffici Giudiziari.
(1) V. artt. 622 C.P. e 351 C.P. (2) V. art. 359 C.P. (3) V. art. 2232 C.C. |
(4) V. art. 2598 C.C. (5) V. artt. 338 e 223 C.PP. |
Codice civile - Art. 2229: |
Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni intellettuali per l'eserciziodelle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi oelenchi. |
Codice civile - Art. 2231: |
Mancanza d'iscrizione. Quando l'esercizio di una attività professionale ècondizionato alla iscrizione in un albo, la prestazioneeseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per ilpagamento delle retribuzioni. |
Codice penale - Art. 348: |
Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per laquale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, èpunito con la reclusione fino a mesi sei o con la multa dalire quarantamila a duecentomila. |